1 DECRETO AIUTI TER
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2022 n. 223 il D.L. 23.09.2022 n. 144,
contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022.
Contributo a imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale
• Alle imprese a forte consumo di energia, i cui costi per kWh della componente
energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle
imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo
straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di
credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
• Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia
elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e
novembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta
e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei
combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima
energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre
2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
• Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,
per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del
gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. A tali fini, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al D.M.
transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8.01.2022 n. 5 e ha consumato, nel 1°
trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non
inferiore al 25% del volume di gas naturale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
• Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari
o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per
l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito
di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della
media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo
medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
- Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a
parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del
gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al
40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022,
dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore
del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
• Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel 3° trimestre dell’anno
2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale
dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore,
entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia
al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo
dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e
le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
• I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.03.2023.
• Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L.
388/2000. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né
della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.
61 e 109, c. 5 Tuir.
• I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i
medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza
alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del
costo sostenuto.
• I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà
di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 122-bis, c. 4
D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva
alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.
• In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il
visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è
rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
• I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali
sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del
31.03.2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei
crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’art. 121, cc.
da 4 a 6 D.L. 34/2020. - Entro il 16.02.2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla
fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
• È prorogato al 31.03.2023 dal 31.12.2022 il termine di utilizzo dei crediti
d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
di cui all’art. 6 D.L. 115/2022.
Misure a supporto delle imprese colpite dall’aumento dei prezzi dell’energia
• Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti
bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle
fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022,
le garanzie prestate da SACE S.p.A. sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle
previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de
minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla
quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia,
il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe
stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
• Ai fini dell’accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni
economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.
• Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l’ammontare garantito del finanziamento può
essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso
entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia
classificabile come impresa a forte consumo di energia e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario
ai sensi del Dpr 445/2000.
• Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie
imprese, la garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, su finanziamenti individuali successivi al 24.09.2022 e destinati a finalità di copertura dei costi
d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di
ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni citate al primo punto, e nella misura massima dell’80%
dell’importo dell’operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla
parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale
per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al D.Mise 12.02.2019.
• L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
2 DECRETO AIUTI BIS CONVERTITO DEFINITIVAMENTE IN LEGGE
Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U.
21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, prevedendo alcune novità rispetto al
testo originario.
CREDITI D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI ENERGIA E GAS – PROROGA AL
TERZO TRIMESTRE 2022
L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre
2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di
gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:
– per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
– per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della
spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
– per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta
per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno
2022;
– per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare
dell’anno 2022.
Analogamente ai precedenti, tali crediti d’imposta:
– devono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 entro il 31.12.2022;
– possono essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario deve comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31.12.2022;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile
IRAP.
RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022
L’art. 5 co. 1 del DL 115/2022 convertito prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del
5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e
industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Lo Studio è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.
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Carzago di Calvagese, lì 17.10.2022