Circolare N.7 Professionisti – Le Principali Novità Fiscali e Aziendali in “Pillole”

1/08/2022

DECRETO AIUTI TER

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2022 n. 223 il D.L. 23.09.2022 n. 144, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore dal 24.09.2022. E’ previsto:

 

Contributo a imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale

  • Alle imprese a forte consumo di energia, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del 3° trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

 

  • Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

  • Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 3° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

  • Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 3° trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

  • È prorogato al 31.03.2023 dal 31.12.2022 il termine di utilizzo dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all’art. 6 D.L. 115/2022 (decreto aiuti-bis trimestri precedenti).

 

Autorizzazioni per strutture temporanee attività di ristorazione

  • L’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9-ter, c. 5 D.L. 137/2020 è prorogata al 31.12.2022, salvo disdetta dell’interessato.

Le disposizioni prevedono che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione di cui all’art. 5 L. 287/1991, non è subordinata alle

relative autorizzazioni.

 

2 DECRETO AIUTI BIS CONVERTITO DEFINITIVAMENTE IN LEGGE

Il DL 9.8.2022 n. 115 è stato convertito nella L. 21.9.2022 n. 142, pubblicata sulla G.U. 21.9.2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22.9.2022, pre­ve­­­dendo alcune novità rispetto al testo originario.

Detrazioni edilizie – Comunicazione delle opzioni per la ces­sione del credito o lo sconto in fattura – Responsabilità so­li­dale del cessionario

L’art. 33-ter del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, ha limitato la respon­sabi­lità dei crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei soli casi in cui il “concorso alla violazione” sia attuato con “dolo o colpa grave”.

Detta limitazione della responsabilità solidale ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, tuttavia, viene limitato ai soli crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità e le attestazioni tecniche di congruità delle spese previsti dagli artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020.

crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas – proroga al terzo trimestre 2022

L’art. 6 del DL 115/2022 convertito conferma l’estensione anche per il terzo trimestre 2022 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d’imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.

 

fringe benefit – soglia di esenzione per il 2022 – incremento e ampliamento

In deroga all’art. 51 co. 3 del TUIR, l’art. 12 del DL 115/2022 convertito prevede per il 2022 l’incremento a 600,00 euro (in luogo degli ordinari 258,23 euro) della soglia di esenzione da tassa­zione dei beni e servizi ai dipendenti, includendovi anche le somme riconosciute per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.

Esonero parziale dei contributi a carico dei dipendenti

L’art. 20 del DL 115/2022 convertito dispone l’incremento dell’1,2% dell’esonero dello 0,8% (per un totale quindi del 2%) sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui all’art. 1 co. 121 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Periodo di applicazione

L’incremento è previsto in via eccezionale per i periodi di paga compresi tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 e comprende altresì la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pen­sionistiche.

installazione di vetrate panoramiche amovibili – semplifi­cazione

L’art. 33-quater del DL 115/2022, introdotto in sede di conversione in legge, prevede l’introduzione degli interventi di realizzazione e installazione di vetrate amovibili e totalmente trasparenti (c.d. “VEPA”) tra quelli di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 380/2001.

 

3 DECRETO SEMPLIFICAZIONI CONVERTITO DEFINITIVAMENTE IN LEGGE

Il DL 21.6.2022 n. 73 è stato convertito nella L. 4.8.2022 n. 122, pubblicata sulla G.U. 19.8.2022 n. 193 ed entrata in vigore il 20.8.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L’art. 1 co. 2-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 7
co. 4-quater del DL 357/94, norma in virtù della quale la tenuta di qualsiasi registro contabile con si­ste­­mi elettronici su qualsiasi supporto si considera regolare anche in difetto di trascrizione dei me­de­simi su carta nei termini di legge (ossia, entro tre mesi da quello per la presentazione della di­chia­­razione dei redditi), a condizione che in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risul­ti­no aggiornati e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in lo­ro presenza.

Decorrenza

La modifica è in vigore dal 20.8.2022, data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2022.

Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di impu­tazione in bilancio

L’art. 8 co. 1-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, non solo ai fini IRES (come inizialmente previsto dal DL 73/2022) ma anche ai fini IRAP, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

Decorrenza

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a partire dal 2022.

La semplificazione sembrerebbe trovare applicazione in relazione agli errori corretti nel 2022 (per i soggetti “solari”) e relativi a componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi.

 

Informativa sulle provvidenze pubbliche – Modalità e ter­mini per l’adempimento

L’art. 3 co. 6-bis del DL 73/2022 convertito integra la disciplina relativa agli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1 co. 125 ss. della L. 124/2017, stabilendo che, fermo re­stando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento sul sito Internet, per gli enti che provvedono nell’ambito della Nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello con­solidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’appro­vazione del bilancio.

COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE Della CONCLUSIONE Dell’AT­TIVITà ISTRUTTORIA

Con l’art. 6-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato l’art. 6 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), inserendo il nuovo co. 5-bis.

La nuova norma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al con­tri­bu­en­te, che sia informato dell’inizio dell’attività istruttoria, che non sono emersi elementi per proce­dere, entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività di controllo.

codice della crisi – segnalazione dell’agenzia delle en­tra­­te e degli altri creditori pubblici

L’art. 37-bis del DL 73/2022, inserito in sede di conversione in legge, modifica la disciplina delle segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 25-novies del DLgs. 14/2019, per la composizione negoziata della crisi.

Al riguardo, si ricorda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al DLgs. 12.1.2019
n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, ed in vigore dal 15.7.2022, contempla:

  • specifiche disposizioni sulle misure e sugli assetti adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (art. 3 del DLgs. 14/2019);
  • un sistema di segnalazione funzionale all’accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi (art. 12 del DLgs. 14/2019), quando il debitore versi in condizioni di squilibrio patri­moniale o economico-finanziario, tali da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e risulta ra­­gionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.

Sistema di segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

L’INPS, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in presenza di soglie debitorie rilevanti, eseguono precise segnalazioni all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo PEC o, in mancanza, con raccomandata A/R inviata all’indirizzo risultante dall’Anagrafe tributaria.

Le segnalazioni contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di accesso alla composizione ne­­goziata della crisi di cui all’art. 17 co. 1 del DLgs. 14/2019, se ne ricorrono i presupposti.

 

4  DECRETO AIUTI CONVERTITO DEFINITIVAMENTE IN LEGGE

Il DL 17.5.2022 n. 50 è stato convertito nella L. 15.7.2022 n. 91, pubblicata sulla G.U. 15.7.2022 n. 164 ed entrata in vigore il 16.7.2022, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo – modifica della disciplina

L’art. 15-bis del DL 50/2022, inserito in sede di conversione in legge, ha modificato la disciplina in materia di dilazione dei ruoli contenuta nell’art. 19 del DPR 602/73.

La norma è finalizzata a “consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee”.

aumento del valore soglia

A seguito della modifica introdotta con l’art. 15-bis co. 1 del DL 50/2022 convertito, è stato stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.

Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, anziché in relazione all’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.

Il nuovo criterio permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.

Decadenza

In relazione ai provvedimenti di accoglimento delle richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):

  • la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non con­secutive;
  • l’art. 19 co. 3 lett. c) del DPR 602/73 riformulato stabilisce che il carico in relazione al quale è maturata la decadenza non possa essere nuovamente rateizzato;

 

SI PRECISA CHE LE “PILLOLE” DI MAGGIORE INTERESSE SARANNO A SEGUIRE, ENTRO BREVE, OGGETTO DI CIRCOLARE SPECIFICA DI APPROFONDIMENTO E DETTAGLIO.

Lo Studio è a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento.

 

IPROFESSIONISTI

Carzago di Calvagese, lì 13.10.2022