Circolare N. 10 – 22 “L’approfondimento” IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Le recenti novità operative e in materia di contenzioso

14/11/2022

“REFRESH”

Esportazioni di beni ed onere della prova di uscita

Come noto le esportazioni di beni, ai fini Iva, trovano la propria disciplina nell’articolo 8
D.P.R. 633/1972.
In particolare, costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
1. le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei
cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi.
I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni (comma 1, lettera a);
2. le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica
europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o
per suo conto (comma 1, lettera b).
In ottica di tracciato xml della fatturazione elettronica, tali operazioni, se oggetto di
comunicazione volontaria, richiedono l’esposizione della natura operazione N3.1.
Sul punto si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, vanno
comunicate allo SdI le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale.
L’esistenza di una bolletta doganale esclude quindi che vi sia un ulteriore obbligo di
assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle
informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto,
ad esempio, dall’articolo 4 D.Lgs. 127/2015); al rischio di duplicazione si sottopone chi
invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli
stessi (circolare 26/E/2022).
L’emissione di una fattura non imponibile Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lett.A) oppure b) comporta, in capo al cedente nazionale, l’onere di reperire idonea
documentazione probatoria dell’avvenuta esportazione: a tal fine, occorre possedere
una copia della bolletta doganale di export per effettuare la verifica del codice MRN
(Movement Reference Number), riscontrando la regolare uscita della merce dal
territorio comunitario. Il controllo della notifica di esportazione può essere effettuato dal sito dell’Agenzia delle dogane, interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale (solo in presenza di MRN rilasciati da uffici doganali italiani).

L’assenza della documentazione doganale relativa ad ogni singola esportazione non
può essere giustificata dalla mancata collaborazione del trasportatore – magari
incaricato dal cessionario extra comunitario – né tantomeno sostituita integralmente da
mezzi probatori alternativi di origine privata, quali le fatture o la documentazione
bancaria attestante il pagamento.
A tal fine, infatti, la normativa doganale richiede mezzi di prova certi ed
incontrovertibili come, ad esempio, le attestazioni di pubbliche amministrazioni del
Paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana (ai sensi
dell’articolo 346 D.P.R. 43/1973), o la vidimazione apposta dall’ufficio doganale sulla
fattura, o anche i documenti internazionali di trasporto e gli altri documenti previsti
dall’Amministrazione finanziaria; purché risulti la documentazione comprovante
l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Ue, o quella delle autorità pubbliche
dello Stato estero importatore (sentenza della Corte di Cassazione n. 11112/2022).
Recentemente la CTR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 155/2022) è tornata
sull’argomento, in merito ad un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ed impugnato dal contribuente, avente ad oggetto il recupero dell’Iva su alcune
operazioni di esportazione, sprovviste di idonea documentazione probatoria.
Perso il primo grado di giudizio, la società proponeva appello innanzi alla Commissione
Tributaria Regionale, ritenendo l’addebito di natura meramente formale, il cui rilievo è
stato causato dalla mancata restituzione delle bollette doganali da parte del
trasportatore.
La difesa dell’appellante, pertanto, si è spesa in un’attività documentale volta a
dimostrare l’effettività delle esportazioni (esistenza dei bonifici, fatture e
corrispondenza con i clienti) e la sua non colpevolezza circa l’assenza di tali
documenti, da ricondurre alla ditta che all’epoca curò i trasporti nonché all’Ufficio
doganale, che non sarebbe stato in grado di reperire traccia degli sdoganamenti.
La CTR friulana conferma la fondatezza dell’accertamento erariale, ricordando che
l’assenza della documentazione probatoria in argomento non può essere addebitata
agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria né a terzi, poiché è onere del
contribuente attivarsi tempestivamente e diligentemente per acquisire le prove del
caso, anche promuovendo presso i competenti Uffici doganali la relativa procedura
(cfr. Corte di Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 958/2015); si ricorda, infatti, che la
procedura di richiesta di informazioni (follow-up) è attivabile su iniziativa degli uffici di
esportazione oppure dal soggetto che ha presentato la dichiarazione di esportazione
(esportatore o dichiarante).

 

LA NOVITA’ – Bolletta doganale

A decorrere dal 9.6.2022, per consentire agli operatori economici di assolvere agli
obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla
registrazione delle “bollette” di importazione ed esercitare il diritto alla detrazione
dell’imposta assolta, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli doveva mettere a
disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale,
contestualmente allo svincolo delle merci, che riporta i dati relativi al pagamento dei
diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Importazione

La bolletta doganale d’importazione è annotata nel registro degli acquisti, ai fini
dell’esercizio del diritto alla detrazione IVA (art. 25 del DPR 633/72). Con riguardo agli
obblighi di registrazione e all’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, alle
bollette doganali si applicano le stesse regole previste per le fatture d’acquisto
(principio di diritto Agenzia delle Entrate 29.9.2021 n. 13).
Per l’annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti, i dati numerici
necessari (imponibile, aliquota e IVA) sono contenuti nel citato prospetto di riepilogo
ai fini contabili della dichiarazione doganale (determinazione Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli 3.6.2022 n. 234367).

Esportazione

Il sistema Export Control System (ECS) ha assunto il ruolo prima rivestito
dall’esemplare n. 3 del DAU (copia per l’esportatore) vistato dalla dogana di uscita, per
quanto concerne la prova dell’avvenuta esportazione della merce. La procedura
telematica ECS, in particolare, si esplica nelle seguenti fasi:
• presentazione del DAU all’ufficio doganale di esportazione con assegnazione di un
codice di tracciamento (MRN) contenuto nel documento di accompagnamento
all’esportazione (DAE);
• trasporto dei beni alla dogana di uscita accompagnati dal documento DAE;
• appuramento dell’operazione, da parte della dogana di uscita, con trasmissione di un
messaggio telematico alla dogana di esportazione;
• possibilità per l’operatore di ottenere la prova dell’esportazione verificando,
nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’esito
dell’operazione effettuata.